
L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 4 del 18 settembre 2018 all’interpello di un imprenditore agricolo, stabilisce che:
I quesiti posti all’Amministrazione finanziaria e le risposte fornite
L’istante è un imprenditore agricolo che svolge attività di allevamento e attività di alloggio connessa all’azienda agricola. Intende costruire tre appartamenti - due da destinare all’attività agrituristica e uno da destinare a sua "prima casa" - ed un garage per l’attività agricola su un terreno di sua proprietà. Tale fabbricato sarà realizzato in zona agricola, la destinazione agrituristica sarà vincolante ai fini urbanistici per un periodo non inferiore a dieci anni e l’investimento immobiliare sarà strettamente inerente all’attività agrituristica. Il nuovo edificio, i cui costi di costruzione saranno interamente a carico dell’istante, sarà a sé stante e non aggiunto a un’altra casa già esistente e verranno rispettate tutte le normative in materia di agriturismo.La costruzione, come specificato nel quesito, presenta tutti i requisiti per essere considerato un fabbricato "Tupini" (articolo 13, legge 408/1949).
Il contribuente formula i seguenti quesiti:
Quali sono le risposte dell’Agenzia delle Entrate? L’Agenzia, dopo aver precisato quali sono gli edifici che che possono essere considerati "Tupini", ovvero gli che, unitariamente considerati, hanno almeno il 51% della superficie totale dei piani sopra terra destinato ad abitazioni e non più del 25% della stessa superficie destinato a negozi, risponde ai quesiti tenendo conto che ci troviamo di fronte a questo particolare tipo di fabbricato.
Quesito 1. L’aliquota ridotta del 10% è applicabile alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi, tra l’altro, alla costruzione di fabbricati "Tupini" (n. 127-quaterdecies, Tabella A, parte III, Dpr 633/1972). Dalle disposizioni disciplinanti le aliquote Iva in edilizia emerge la volontà del legislatore di agevolare tutte le operazioni relative all’edilizia abitativa di tipo economico, pertanto, anche sulla base di precedenti orientamenti di prassi relativi ai fabbricati "Tupini" (circolare n. 27/2006, circolare n. 31/2014, risoluzione n. 8/2014), l’Agenzia ritiene che nel caso in esame, così come descritto nell’istanza di interpello, possa trovare applicazione l’aliquota del 10%. L’Amministrazione finanziaria, inoltre, precisa che il criterio discretivo per la distinzione tra immobili a uso abitativo e immobili strumentali è quello oggettivo della classificazione catastale, a prescindere dal loro effettivo utilizzo.
Quesito 2 e quesito 3. L’Agenzia evidenzia la necessità di identificare e distinguere la quota parte della stessa riferibile alla sfera privata dell’istante dalle quote riferite all’attività agricola e agrituristica. L’ articolo 19, quarto comma del DPR 633/1972 stabilisce che "per i beni e i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all’imposta, la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l’ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all’esercizio dell’impresa, arte e professione". Per il corretto esercizio del diritto della detrazione Iva, perciò, le spese di costruzione devono essere ripartite in base all’effettiva destinazione di ogni singola unità immobiliare: quelle relative ai due appartamenti da destinare all’attività agrituristica devono essere contabilizzate nell’ambito di tale attività d’impresa e vanno distinte da quelle relative al locale destinato all’attività agricola e da quelle necessarie alla costruzione dell’appartamento da attribuire alla sfera privata dell’istante. L’Agenzia delle Entrate ritiene applicabile, quale criterio di ripartizione dei costi, quello basato sulle quote millesimali.
Fabio RocciDottore Commercialista e Revisore Legalefabiorocci@agriprof.it