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Fattura elettronica: novità dal 1 luglio 2019

2019-06-30 14:01

Fabio Rocci

Fisco, IVA, fatturazione elettronica,

Fattura elettronica: novità dal 1 luglio 2019

Fattura elettronica: novità dal 1 luglio 2019

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Con la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente sulla fatturazione elettronica: in prossimità del termine del periodo transitorio e con l’avvio delle novità che si applicheranno dal 1° luglio 2019, il documento fornisce indicazioni sulla data di emissione della fattura elettronica e sui soggetti obbligati all’invio dell’esterometro.

Nella circolare l’Amministrazione finanziaria affronta inoltre il tema della fatture miste relative alle spese sanitarie così come il tema spinoso del calcolo dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche da pagare con cadenza trimestrale.

 

Entreranno in vigore dal 1° luglio 2019

  • le nuove regole relative alla data di emissione della fattura elettronica,

 

Fattura elettronica: le novità dal 1° luglio 2019

Il primo periodo di applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica ha permesso ai titolari di partita Iva di familiarizzare con i nuovi strumenti di emissione e ricezione.

Questo periodo transitorio è stato caratterizzato dalla moratoria sulle sanzioni e dal termine di invio più ampio.

 

ATTENZIONE: DAL1° LUGLIO SI CAMBIA!

La circolare n. 14/E del 17 giugno 2019 fornisce indicazioni e chiarimenti sui nuovi obblighi in tema di fatturazione elettronica.

 

Novità per la fattura “immediata”

Di particolare interesse è il paragrafo relativo alle novità che si applicheranno a partire dal 1° luglio 2019. L’articolo 11 del D.L. n. 119/2018 ha modificato l’articolo 21 del DPR 633/1972 prevedendo, per le fatture emesse dal 1° luglio 2019:

  • che il documento deve indicare la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, se tale data risulti diversa dalla data di emissione della fattura (cfr. il nuovo comma 2, lettera g-bis);

  • la possibilità di emettere la fattura entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 (così il nuovo comma 4, primo periodo). La fattura non deve essere necessariamente essere emessa entro le 24 ore del giorno in cui è effettuata l’operazione, ma si avranno 10 giorni di tempo a partire dal 1° luglio 2019. In sede di conversione del Decreto Crescita il termine è passato da 10 a 12 giorni.

La circolare evidenzia che la data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica e rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

La data da indicare nella fattura è quella in cui è effettuata l’operazione in quanto sarà il SdI ad attestare la data e l’orario di avvenuta “trasmissione”.

L’Agenzia delle Entrate fornisce il seguente esempio: a fronte di una cessione effettuata in data 28 settembre 2019, la fattura “immediata” che la documenta potrà essere:

  • emessa (ossia generata e inviata allo SdI) il medesimo giorno, così che “data dell’operazione” e “data di emissione” coincidano ed il campo “Data” della sezione “Dati Generali” sia compilato con lo stesso valore (28 settembre 2019);
  • generata il giorno dell’operazione e trasmessa allo SdI entro i 10 giorni successivi (in ipotesi l’8 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (in ipotesi il 28 settembre 2019);
  • generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28 settembre 2019) e il termine ultimo di emissione (8 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (28 settembre 2019).”

 

Fattura elettronica “differita”: nessun cambiamento

Resta in vigore, anche a partire dal 1° luglio 2019, la possibilità di emissione della fattura differita. In questi casi, come data di effettuazione dell’operazione, sarà possibile indicare una sola data, cioè quella dell’ultima operazione (ultimo DDT).

L’opzione per la fattura differita resta valida nei casi di cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta dal documento commerciale individuato nell’articolo 2, comma 5, ultimo periodo del d.lgs. n. 127 del 2015, cioè da un documento di trasporto (DDT) o da altro idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, per i quali è previsto che la fattura rechi il dettaglio delle operazioni (cfr. l’articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA).

Esempio: vengono effettuate tre cessioni nei confronti dello stesso soggetto in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegna accompagnata dai rispettivi documenti di trasporto e si vuole emettere un’unica fattura ex articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA. In questo caso si può generare ed inviare la fattura differita allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) con la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019).

 

 

Altre novità evidenziate nella circolare

  1. Minimi e forfettari fuori dall’esterometro. Non sono tenuti all’invio dell’esterometro i contribuenti titolari di partita IVA in regime dei minimi e in regime forfettario.
  2. Sanzioni spesometro secondo semestre 2018. L’Agenzia delle Entrate ricorda che l’abrogazione dello spesometro a decorrere dal 1° gennaio 2019 non salva dall’applicazione delle sanzioni l’omesso o tardivo invio della comunicazione relativa al secondo semestre, la cui scadenza era fissata al 30 aprile 2019.
  3. Fatture sanitarie sempre cartacee. Per le fatture sanitarie resta il divieto di emissione del documento in formato elettronico anche in caso di prestazioni miste, sia sanitarie che accessorie: anche se l’operatore fattura separatamente le spese sanitarie rispetto a quelle non sanitarie, queste ultime devono essere fatturate elettronicamente solo se non contengono alcun elemento da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente.
  4. Bollo solo sulle e-fatture corrette. Il nuovo servizio che calcola in automatico l’importo dovuto si basa esclusivamente sulle fatture transitate attraverso lo Sdi, correttamente elaborate e non quelle scartate.

Fabio Rocci - Dottore Commercialista e Revisore LegaleEmail: fabiorocci@agriprof.it

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