Inoccasione del Videoforum dello scorso 15 Gennaio 2019 tra l’Agenziadelle entrate e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti edEsperti Contabili, sono state fornite interessanti precisazioni intema di fatturazione elettronica.
Lerisposte fornite dall’Amministrazione finanziaria ai quesiti postiriguardano i seguenti argomenti:
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Diseguito riportiamo alcuni quesiti che possono interessare il settoreagricolo:
2.1.Le fatture attive datate dicembre 2018, ma inviate al cliente tramiteposta ordinaria o pec nei primi giorni del 2019 devono essere emessein forma elettronica? Quali le modalità di detrazione dell’Iva peril cessionario/committente: tali fatture devono essere annotate in unsezionale del registro Iva degli acquisti con detrazione dell’Ivacorrispondente nella dichiarazione annuale ovvero nella liquidazioneperiodica di dicembre? Possonoessere analogiche. Se il cessionario/committente riceve la fatturanel gennaio 2019 potrà esercitare la detrazione nella liquidazionedi gennaio 2019. 2.9Un’azienda agrituristica con clienti stranieri quali obblighi hanei confronti di questi ultimi al fine di certificare l’operazione?Quelliprevisti dalla normativa nazionale, cioè certificare le operazionidi cessione o prestazione.
2.10.E’ obbligatoria l’emissione dell’autofattura in formatoelettronico nel caso di acquisto da produttore agricolo in regime diesonero Iva per il quale era prima possibile, fino al 31 dicembre2018, che l’acquirente emettesse autofattura in formato cartaceo? Incaso di acquisto di prodotti da un agricolo in regime agevolato (art.34, comma 6, del d.P.R. n. 633/72) da parte di un operatore IVAobbligato alla FE, quest’ultimo emetterà una FE usando latipologia "TD1" per conto dell’agricoltore venditore.
2.24.Sulla copia cartacea/pdf della fattura elettronica consegnata a manoo inviata via mail ad un privato (non soggetto passivo iva) deveessere inserita una specifica frase per connotare il fatto che sitratta solo di una mera "visualizzazione" dell’originale xmlvalido ai fini fiscali ed inviato allo SDI? Èpossibile e consigliabile riportare una dicitura del tipo "copiaanalogica della fattura elettronica inviata al SdI". Al riguardo siricorda che, come specificato dal provvedimento del 21.12.18 delDirettore dell’Agenzia delle Entrate, il consumatore finale potràconsultare le fatture elettroniche nella sua area riservata del sitodell’Agenzia solo dal secondo semestre 2019 a seguito diaccettazione del servizio di consultazione.
3.10.Una cooperativa agricola di conferimento emette fatture conto terziai sensi dell’art. 34, c. 7, DPR 633/72 per conto degliagricoltori. Avendo la cooperativa indicato il proprio codicedestinatario nell’area riservata fornirà copia cartaceaall’agricoltore (FAQ. n.4 Ag.Entrate del 21.12.18). L’agricoltoreè obbligato alla conservazione digitale del suddetto documentocartaceo? Sel’agricoltore è un soggetto che non rientra nel regime agevolatoex art. 34 del d.P.R. n. 633/72, lo stesso è tenuto a gestireelettronicamente la fattura e quindi anche a conservarla. Si ricordache è disponibile il servizio di conservazione gratuito dell’AE.
FabioRocci - Dottore Commercialista e Revisore Legale
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