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Agriturismo: IVA al 10% sulla costruzione dell'immobile

2018-09-21 10:40

Fabio Rocci

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Agriturismo: IVA al 10% sulla costruzione dell'immobile

Agriturismo: IVA al 10% sulla costruzione dell’immobile

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L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 4 del 18 settembre 2018 all’interpello di un imprenditore agricolo, stabilisce che: 

  • sulle prestazioni di servizi riguardanti la costruzione di un fabbricato che comprende, tra l’altro, appartamenti destinati all’attività agrituristica, si applica l’IVA al 10% (DRP 633/72, n. 127-quaterdecies, Tab. A).
  • Le spese edilizie vanno ripartite in base all’effettiva destinazione di ogni unità, mediante un criterio di ripartizione dei costi che consenta di rispettare la citata disposizione e che si basi su dati certi ed obiettivamente comprovanti; ad es. il criterio basato sulle quote millesimali.
  • Se non si è optato per il regime IVA ordinario, trova applicazione per lo stesso il regime speciale per i produttori agricoli di cui all’art. 34 del DPR n. 633 del 1972, per il quale l’imposta assolta sull’acquisto dei beni ammortizzabili non è detraibile per la parte eccedente la detrazione forfettaria effettuata a compensazione dell’imposta dovuta sulla cessione di prodotti agricoli (cfr. circolare n. 6 del 25 gennaio 1994). Qualora si eserciti l’attività di agriturismo (ai sensi dell’art. 5 della legge 30 dicembre 1991 n. 413), senza effettuare l’opzione per il regime ordinario, l’IVA è detraibile forfetariamente in misura pari al 50 per cento dell’imposta sui corrispettivi delle operazioni imponibili, restando, tuttavia, esclusa la possibilità di detrarre analiticamente l’IVA relativa ai costi sostenuti nell’esercizio dell’attività agrituristica.  

I quesiti posti all’Amministrazione finanziaria e le risposte fornite
L’istante è un imprenditore agricolo che svolge attività di allevamento e attività di alloggio connessa all’azienda agricola. Intende costruire tre appartamenti - due da destinare all’attività agrituristica e uno da destinare a sua "prima casa" - ed un garage per l’attività agricola su un terreno di sua proprietà. Tale fabbricato sarà realizzato in zona agricola, la destinazione agrituristica sarà vincolante ai fini urbanistici per un periodo non inferiore a dieci anni e l’investimento immobiliare sarà strettamente inerente all’attività agrituristica. Il nuovo edificio, i cui costi di costruzione saranno interamente a carico dell’istante, sarà a sé stante e non aggiunto a un’altra casa già esistente e verranno rispettate tutte le normative in materia di agriturismo.La costruzione, come specificato nel quesito, presenta tutti i requisiti per essere considerato un fabbricato "Tupini" (articolo 13, legge 408/1949).  

Il contribuente formula i seguenti quesiti:
  1. è applicabile l’aliquota Iva ridotta del 10% alle spese sostenute per costruzione dei due appartamenti destinati ai fini agrituristici, dell’appartamento "prima casa" e del locale a destinazione agricola?
  2. le spese edilizie complessive devono essere ripartite tra l’attività agrituristica, quella agricola e la sfera privata dell’istante per la corretta applicazione dell’Iva e per la corretta detrazione dell’imposta afferente le attività imprenditoriali?
  3. quale criterio può essere utilizzato per imputare le spese edilizie all’attività agrituristica, all’attività agricola e alla sfera privata dell’istante?  

Quali sono le risposte dell’Agenzia delle Entrate? L’Agenzia, dopo aver precisato quali sono gli edifici che che possono essere considerati "Tupini", ovvero gli che, unitariamente considerati, hanno almeno il 51% della superficie totale dei piani sopra terra destinato ad abitazioni e non più del 25% della stessa superficie destinato a negozi, risponde ai quesiti tenendo conto che ci troviamo di fronte a questo particolare tipo di fabbricato.
Quesito 1. L’aliquota ridotta del 10% è applicabile alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi, tra l’altro, alla costruzione di fabbricati "Tupini" (n. 127-quaterdecies, Tabella A, parte III, Dpr 633/1972). Dalle disposizioni disciplinanti le aliquote Iva in edilizia emerge la volontà del legislatore di agevolare tutte le operazioni relative all’edilizia abitativa di tipo economico, pertanto, anche sulla base di precedenti orientamenti di prassi relativi ai fabbricati "Tupini" (circolare n. 27/2006, circolare n. 31/2014, risoluzione n. 8/2014), l’Agenzia ritiene che nel caso in esame, così come descritto nell’istanza di interpello, possa trovare applicazione l’aliquota del 10%. L’Amministrazione finanziaria, inoltre, precisa che il criterio discretivo per la distinzione tra immobili a uso abitativo e immobili strumentali è quello oggettivo della classificazione catastale, a prescindere dal loro effettivo utilizzo.
Quesito 2 e quesito 3. L’Agenzia evidenzia la necessità di identificare e distinguere la quota parte della stessa riferibile alla sfera privata dell’istante dalle quote riferite all’attività agricola e agrituristica. L’ articolo 19, quarto comma del DPR 633/1972 stabilisce che "per i beni e i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all’imposta, la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l’ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all’esercizio dell’impresa, arte e professione". Per il corretto esercizio del diritto della detrazione Iva, perciò, le spese di costruzione devono essere ripartite in base all’effettiva destinazione di ogni singola unità immobiliare: quelle relative ai due appartamenti da destinare all’attività agrituristica devono essere contabilizzate nell’ambito di tale attività d’impresa e vanno distinte da quelle relative al locale destinato all’attività agricola e da quelle necessarie alla costruzione dell’appartamento da attribuire alla sfera privata dell’istante. L’Agenzia delle Entrate ritiene applicabile, quale criterio di ripartizione dei costi, quello basato sulle quote millesimali.


Fabio RocciDottore Commercialista e Revisore Legalefabiorocci@agriprof.it

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