A parte i casi di esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica (vedi soggetti in regime forfettario, regime di esonero agricoltura), l’Agenzia delle entrate, con una risposta n. 7 del 16 gennaio 2019, esclude che, dal 1° gennaio 2019, la c.d. “fattura con scontrino” possa ancora avere la forma analogica (ovvero, cartacea). Il quesito è stato posto da un soggetto che svolge attività di commercio al minuto e assimilate. L’istante chiedeva se la fattura a richiesta del cliente (“fattura con scontrino”) vada per forza emessa in maniera elettronica, in considerazione del fatto che la previsione contenuta nell’articolo 22 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), che, in determinate situazioni, consente di non emettere fattura se non a richiesta del cliente; l’entrata in vigore dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019. L’Amministrazione finanziaria, con la circolare ministeriale n. 97 del 4 aprile 1997, aveva già precisato che: Le precisazione richiamate non risultano superate dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, la quale, all’articolo 1, commi 909 e ss., ha introdotto un obbligo generalizzato di fatturazione elettronica a decorrere dal 1° gennaio 2019. N.B.: l’obbligo di fatturazione elettronica è un obbligo generalizzato e, in più occasioni ( risoluzioni nn. 88/E del 19 ottobre 2015 e 98/E del 25 novembre 2015, nonché, da ultimo, la circolare n.13/E del 2 luglio 2018) è stato evidenziato che la disciplina in materia di fattura elettronica non ha creato una categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura “ordinaria”. Fabio Rocci - Dottore Commercialista e Revisore Legale Email: fabiorocc@agriprof.it