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Fatture precedute da scontrino: senza esonero c'è l'obbligo di emissione in forma elettronica

2019-01-17 18:28

Fabio Rocci

Fisco, News e curiosità, IVA, Agriturismo, fatturazione elettronica,

Fatture precedute da scontrino: senza esonero c'è l'obbligo di emissione in forma elettronica

Fatture precedute da scontrino: senza esonero c’è l’obbligo di emissione in forma elettronica - Agenzia delle Entrate, risposta n. 7 del 16 gennaio 2019

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A parte i casi di esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica (vedi soggetti in regime forfettario, regime di esonero agricoltura), l’Agenzia delle entrate, con una risposta n. 7 del 16 gennaio 2019, esclude che, dal 1° gennaio 2019, la c.d. “fattura con scontrino” possa ancora avere la forma analogica (ovvero, cartacea).

Il quesito è stato posto da un soggetto che svolge attività di commercio al minuto e assimilate.

L’istante chiedeva se la fattura a richiesta del cliente (“fattura con scontrino”) vada per forza emessa in maniera elettronica, in considerazione del fatto che

  • la previsione contenuta nell’articolo 22 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), che, in determinate situazioni, consente di non emettere fattura se non a richiesta del cliente;

  • l’entrata in vigore dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019.

L’Amministrazione finanziaria, con la circolare ministeriale n. 97 del 4 aprile 1997, aveva già precisato che:

  1. avendo la fattura di cui all’articolo 21, comma 1, del DPR 633/1972 funzione sostitutiva dei due documenti fiscali emessi dai commercianti al minuto ed assimilati (scontrino oppure ricevuta fiscale) nei casi in cui ne è prescritta l’emissione, «è escluso il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale solo nell’ipotesi in cui per la stessa operazione venga rilasciata la fattura ordinaria contestualmente alla consegna del bene o all’ultimazione della prestazione. Ciò nella considerazione che qualora non si desse luogo all’emissione contestuale della fattura, verrebbe meno qualsiasi possibilità di controllo immediato in ordine soprattutto alle operazioni poste in essere dai soggetti di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972»;
  2. «l’operatore economico che intende avvalersi della fatturazione differita potrà utilizzare, in luogo del documento di trasporto o degli altri documenti similari, sia lo scontrino fiscale integrato sia la ricevuta fiscale integrata. Va da sé che, in tal caso, come, peraltro, già previsto con la circolare ministeriale n. 249/E dell’11 ottobre 1996, l’ammontare dei corrispettivi certificati da scontrino fiscale e oggetto difatturazione differita, vanno scorporati dal totale giornaliero. In caso di emissione di ricevuta fiscale per corrispettivi oggetto di fatturazione differita, gli stessi potranno essere tenuti distinti nel registro dei corrispettivi, ai fini della loro esclusione dalle liquidazioni periodiche, in quanto i medesimi concorreranno alle liquidazioni relative alle corrispondenti fatture differite».

Le precisazione richiamate non risultano superate dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, la quale, all’articolo 1, commi 909 e ss., ha introdotto un obbligo generalizzato di fatturazione elettronica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

N.B.: l’obbligo di fatturazione elettronica è un obbligo generalizzato e, in più occasioni ( risoluzioni nn. 88/E del 19 ottobre 2015 e 98/E del 25 novembre 2015, nonché, da ultimo, la circolare n.13/E del 2 luglio 2018) è stato evidenziato che la disciplina in materia di fattura elettronica non ha creato una categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura “ordinaria”.


Fabio Rocci - Dottore Commercialista e Revisore Legale

Email: fabiorocc@agriprof.it

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