Dal1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse, aseguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate trasoggetti residenti o stabiliti in Italia, potranno essere solofatture elettroniche.
L’obbligodi fattura elettronica, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, valesia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizioè effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Businessto Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione èeffettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale(operazioni B2C, cioè Business to Consumer).
Dal1 gennaio 2019 emetteremo e riceveremo solo fatture elettroniche!
Leregole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fattureelettroniche sono definite nel provvedimento n. 89757 del 30 aprile2018 pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
ATTENZIONE:Le regole tecniche definite nel provvedimento del 30 aprile 2018 sonovalide solo per le fatture elettroniche tra privati. Per le fattureelettroniche emesse verso le Pubbliche Amministrazioni restano validele regole riportate nel Decreto Ministeriale n. 55/2013 e nel sitowww.fatturapa.gov.it
Chedifferenze ci sono con la "fattura di carta"?Lafattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea per dueaspetti:
1)va necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o unosmartphone
2)deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il c.d.Sistema di Interscambio (SdI).
IlSdI è una sorta di "postino" che svolge i seguenti compiti:verificase la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali(art. 21 ovvero 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica26 ottobre 1972, n. 633) nonché l’indirizzo telematico (c.d."codice destinatario" ovvero indirizzo PEC) al quale il clientedesidera che venga recapitata la fattura;controllache la partita Iva del fornitore (c.d. cedente/prestatore) e lapartita Iva ovvero il Codice Fiscale del cliente (c.d.cessionario/committente) siano esistenti.Incaso di esito positivo dei controlli precedenti, il Sistema diInterscambio consegna in modo sicuro la fattura al destinatariocomunicando, con una "ricevuta di recapito", a chi ha trasmessola fattura la data e l’ora di consegna del documento.N.B.:I dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono glistessi che si riportavano nelle fatture cartacee oltre all’indirizzotelematico dove il cliente vuole che venga consegnata la fattura.
ATTENZIONE:Restano valide le regole che consentono di predisporre la c.d."fattura (elettronica) differita" entro il giorno 15 del mesesuccessivo a quello di effettuazione dell’operazione, nel rispettodelle disposizioni previste dall’articolo 21, comma 4 lett. a), delDpr n. 633/72. Dal punto di vista operativo, questa disposizione puòconsentire all’utente di avere più tempo per predisporre etrasmettere al SdI la fattura elettronica, fermo restando l’obbligodi rilasciare al cliente - al momento dell’operazione - undocumento di trasporto o altro documento equipollente anche su carta.
Chiè esonerato dall’emissione della fattura elettronica?
Sonoesonerati dall’emissione della fattura elettronica solo glioperatori (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nelcosiddetto "regime di vantaggio" (di cui all’art. 27, commi 1 e2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e quelli cherientrano nel cosiddetto "regime forfettario" (di cui all’art.1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).
Glioperatori in regime di vantaggio o forfettario possono comunqueemettere fatture elettroniche seguendo le disposizioni delprovvedimento del 30 aprile 2018.Atali categorie di operatori si possono aggiungere i "piccoliproduttori agricoli" (di cui all’art. 34, comma 6, del Dprn. 633/1972), i quali erano esonerati per legge dall’emissione difatture anche prima dell’introduzione dell’obbligo difatturazione elettronica.
ATTENZIONEALLE SANZIONI:se non si osserva l’obbligo di emissione della fattura in formatoelettronico, si incorre nella sanzione prevista per l’omessafatturazione, cioè una sanzione pari al 90% o al 180% dell’imposta, oppure, nel caso in cui l’omissione non abbia inciso sullaliquidazione dell’imposta, una sanzione fissa pari a € 250 - €2.000.
Invista di queste importanti novità, che avranno in imponente impattosulle nostre attvità, è bene iniziare a pensare fin d’ora a comestrutturarsi.Adisposizione per qualsiasi chiarimento: fabiorocci@agriprof.it
Alcunipiccoli suggerimentiFatturazioneelettronica: da dove iniziamo?
Eccoalcune semplici indicazioni per iniziare a strutturarsi in vista deinuovi obblighi.
1)In primo luogo è fondamentale analizzare e valutare la dimensionedella propria attività: quante fatture emettiamo? Quante nericeviamo? In base a queste grandezze possiamo valutare se sia piùopportuno svolgere internamente le operazioni legate allafatturazione elettronica (dotandosi di un software o di un servizioper l’emissione e la conservazione oppure implementando ilgestionale già in uso), oppure rivolgersi ad un intermediario. Insostanza si tratta di scegliere la modalità più conveniente intermini di costi e benefici.
2)Una volta effettuata la "scelta tra esternalizzazione edinternalizzazione della procedura" bisogna implementare leanagrafiche dei clienti, poiché, oltre ai dati necessari per lafatturazione di cui già disponiamo, avremo bisogno anchedell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) odell’eventuale codice identificativo necessario per recapitare lefatture presso l’intermediario scelto dal cliente. Tali datidovranno essere richiesti a prescindere da chi sarà l’incaricato aemettere la fattura elettronica.
3)Attenzione infine alla gestione degli invii e della ricezionedelle fatture elettroniche. Nel caso di esternalizzazione delservizio le operazioni saranno affidate a "terzi". Se invecedobbiamo curare internamente la procedura è necessario programmaretutte le attività. Particolare attenzione dovrà essere posta sullagestione delle notifiche emesse dal Sistema di Interscambio (SdI):non ci sono problemi in caso di notifica di avvenuta ricezione dellafattura elettronica da parte del destinatario, ma dobbiamo attivarcidi fronte a una notifica di scarto da parte dello SdI, poiché lafattura è da considerarsi "non emessa" ed è necessario porrerimedio entro i termini. E’ possibile sanare la situazione"rifacendo" la fattura con stesso numero e data e procedendo a unnuovo invio entro il termine di 5 giorni effettivi.
Seguirannoaggiornamenti e incontri informativi presso la nostra sede diColmurano (MC) - Loc. Fiastra 69/G. Email: info@agriprof.itRestain contatto, seguici sui social: vaialla pagina "Contatti"Fabio Rocci - DottoreCommercialista e Revisore Legale
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