Fattura elettronica obbligatoria del 1 gennaio 2019: come devono comportarsi tutti quei soggetti che, considerando le tempistiche concesse per la trasmissione elettronica della fattura al SDI (Sistema di Interscambio), si trovano in difficoltà nella gestione del flusso attivo (emissione)? Ristoranti, agriturismo, negozi, bar, commercianti al dettaglio in genere, normalmente rilasciano scontrino o ricevuta fiscale, ma sono tenuti all’emissione di fattura a richiesta del cliente. La fattura, se emessa nell’immediato, ha valore sostitutivo dello scontrino/ricevuta e, nelle attività di somministrazione di alimenti e bevande, il cliente non può lasciare il locale sprovvisto di un valido giustificativo ai fini fiscali. Come comportarsi? La fattura elettronica, per sua natura, non sarà mai realmente “immediata”: essa, infatti, si considera emessa nel momento in cui la stessa viene trasmessa al SDI e tale procedura si perfezione solamente nel momento in cui vi è l’accettazione del file da parte del Sistema di Interscambio, che per i controlli può concedersi fino a cinque giorni di tempo.In pratica è tecnicamente impossibile far sì che un soggetto “lasci i locali” accompagnato da una fattura elettronica validamente emessa, in tempo reale, come invece era possibile fare con le fatture cartacee. N.B.: il D.L. 119/2018, recentemente convertito in Legge, consente tempi alquanto estesi per la trasmissione dei flussi al Sistema di Interscambio.Per tutto il primo semestre 2019, la fattura elettronica non sarà sanzionabile se emessa, cioè se trasmessa al SDI, entro il termine della propria liquidazione IVA (quindi con tempi diversi a seconda che l’emittente sia un soggetto tenuto alla liquidazione IVA a cadenza mensile o trimestrale). A partire dal 1 luglio 2019, la discrasia tra momento di effettuazione dell’operazione e momento di emissione e trasmissione della fattura al Sistema di Interscambio sarà prevista “a regime” dalla norma che, con riscrittura delle disposizioni di cui al D.P.R. 633/72, prevede che la fattura possa essere formata e trasmessa entro 10 giorni dalla data di avvenuta esigibilità dell’imposta. Qual è la soluzione proposta dall’Agenzia delle Entrate? L’Amministrazione finanziaria, nelle nuove FAQ pubblicate il 21 dicembre, ha fornito chiarimenti in merito a tali problematiche. Nello specifico la risposta fornita si riferisce alla situazione di un dettagliante, che ai sensi dell’articolo 22 del DPR 633/72, emette fattura solo su richiesta del cliente, ma è tenuto dalla norma a farlo entro e non oltre il momento dell’effettuazione dell’operazione, mentre in assenza di fattura il corrispettivo deve essere certificato mediante ricevuta fiscale o scontrino. Alla luce di una similare situazione, l’Agenzia offre due soluzioni possibili: Soluzione A - EMISSIONE DI FATTURA DIFFERITA, mediante emissione nell’immediato di una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale - ai sensi dell’art. 3, comma 3 del d.P.R. n. 696/1996 - da utilizzarsi come “documenti idonei” ai fini dell’emissione in un secondo momento di una “fattura differita” ai sensi dell’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del d.P.R. n.633/1972. In buona sostanza, in questo caso la ricevuta fiscale o lo scontrino assumono valore di documento equipollente al DDT, e la fattura potrà essere emesse in via differita entro il giorno 15 del mese successivo, con riferimento a tutte le operazioni intercorse nel mese precente. Il cliente lascerà quindi i locali “accompagnato” da una ricevuta fiscale o da uno scontrino, cui seguirà fattura differita. Onde evitare che il corrispettivo venga ad essere duplicato, come già previsto con la circolare n. 249/E del 11 ottobre 1996, l’ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita dovrà essere scorporato (estromesso) dal totale giornaliero dei corrispettivi. Soluzione B - RILASCIO DI UNA QUIETANZA, cui segue una fattura immediata. In questo caso, a “certificare provvisoriamente” l’operazione dovrà essere rilasciata una apposita quietanza (ex art. 1199 del codice civile) che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale. In sostanza, il cliente dovrà lasciare i locali con “un qualcosa” che certifichi provvisoriamente la transazione, tant’è che le FAQ indicano come strada percorribile anche l’utilizzo di una semplice stampa della fattura ovvero dalla ricevuta del POS, in caso di pagamento elettronico. Sarà poi emessa fattura immediata (ovvero riportante la medesima data dell’operazione), e questa potrà essere poi trasmessa – per il primo semestre 2019 – entro il termine della propria liquidazione IVA. Resta comunque possibile, anche con fattura immediata a seguire, rilasciare scontrino/ricevuta fiscale(oppure “documento commerciale” nel caso l’esercente effettui la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico ai sensi dell’art. 2 del d.Lgs. n. 127/15). In presenza di ricevuta fiscale o scontrino, o documento commerciale, esattamente come nella prima opzione illustrata, l’ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri. Quando una fattura elettronica viene emessa a seguito di rilascio di scontrino o ricevuta fiscale, o “documento commerciale” nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi, è sempre necessario che la fattura richiami il documento originariamente emesso. Si tratta di un passaggio fondamentale per dimostrare che l’importo è stato estromesso dai corrispettivi poiché oggetto di fatturazione. Le informazioni relative alla ricevuta fiscale o scontrino dovranno essere indicati nei campi deputati del tracciato XML di fatturazione elettronica che, ricordiamo, si trovano nel blocco informativo “AltriDatiGestionali”. La compilazione dovrà essere effettuata come segue: nel campo “TipoDato” occorrerà indicare il tipo di documento originariamente rilasciato, utilizzando i termini “NUMERO SCONTRINO”, oppure “NUMERO RICEVUTA” oppure “NUMERO DOC. COMMERCIALE”; nel campo “RiferimentoTesto” occorrerà indicare l’identificativo alfanumerico del documento cui sopra, quindi in numero dello scontrino o della ricevuta o del documento commerciale; nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo dello scontrino o della ricevuta o del documento commerciale; nel campo “RiferimentoData” la data dello scontrino, ricevuta o documento commerciale. Attenzione! L’Agenzia ha ricordato, inoltre, che se il cliente è un soggetto “non titolare di partita IVA, deve essere emessa e consegnata una copia cartacea della fattura, a meno che il cliente stesso non vi rinunci espressamente. Nel caso di controlli successivi che evidenzino difformità tra la copia analogica e la e-fattura, salvo prova contraria, prevarranno comunque le informazioni riportate nella fattura elettronica. Fabio Rocci - Dottore Commercialista e Revisore Legale Email: fabiorocci@agriprof.it