Il comma 429-ter modifica in più punti la disciplina relativa alla Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia (recata dall’art. 46 del D.L. 50/2017) al fine di concedere le agevolazioni previste dalla normativa vigente anche alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all’interno della stessa zona franca urbana (ZFU) entro il 31 dicembre 2019 (ad esclusione delle imprese operanti nel settore dell’edilizia e dell’impiantistica che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede nei territori colpiti). La fruibilità delle agevolazioni viene (conseguentemente) estesa ai periodi di imposta 2019 e 2020, a valere sulle risorse stanziate dalla normativa vigente e non fruite dalle imprese beneficiarie. Viene inoltre demandata all’INPS l’emanazione (entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione) di provvedimenti volti a disciplinare le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni. La lettera a) – che riscrive il comma 3 dell’art. 46 del D.L. 50/2017 – prevede che le esenzioni previste per la zona franca urbana (ZFU) siano riconosciute anche alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all’interno della stessa ZFU entro il 31 dicembre 2019 (a differenza del testo vigente che pone il limite del 31 dicembre 2017). Viene inoltre introdotto un periodo aggiuntivo in base al quale sono escluse dai citati benefici le imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 (sostanzialmente identificabili con le imprese operanti nel settore dell’edilizia e dell’impiantistica) che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale od operativa nei c.d. comuni del cratere, cioè quelli individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis. La norma non specifica che gli allegati citati sono quelli del D.L. 189/2016 ove è contenuta la disciplina per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici in questione. La lettera b) modifica il comma 4 dell’art. 46 del D.L. 50/2017 al fine di estendere fino al periodo di imposta 2020 la fruibilità delle agevolazioni riconosciute all’interno della ZFU. Il testo vigente prevede che le citate agevolazioni sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 50/2017 e per quello successivo. La lettera c) introduce, nel testo dell’art. 46 del D.L. 50/2017, un nuovo comma 4-bis che prevede che l’INPS disciplina con propri provvedimenti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all’entrata del bilancio dello Stato. La lettera d) aggiunge un periodo alla fine del comma 6 dell’art. 46 del D.L. 50/2017 in base al quale per i periodi d’imposta dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse stanziate dal medesimo comma e non fruite dalle imprese beneficiarie. Il citato comma 6, come modificato dall’art. 1, comma 747, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha autorizzato la spesa di 194,5 milioni di euro per l’anno 2017, di 167,7 milioni di euro per l’anno 2018 e di 141,7 milioni di euro per l’anno 2019, che costituisce limite annuale per la concessione delle agevolazioni riconosciute nella “ZFU Sisma Centro Italia”. Fabio Rocci - Dottore Commercialista e Revisore Legale Email: fabiorocci@agriprof.it