L’Agenziadelle Entrate, nel corso del video-forum organizzato da "ItaliaOggi" il giorno 15 novembre 2018, ha fornito i primi chiarimentisul tema della fatturazione elettronica.
Eccoin sintesi i chiarimenti forniti
MODELLIINTRA
Domanda:Si chiede se, con l’introduzione della fatturazione elettronicaa partire dal prossimo 1° gennaio 2019, per le cessioni in ambitocomunitario resta obbligatoria la presentazione del modello INTRAovvero se il fornitore italiano emette la fattura con indicazionedella sigla XXXXXXX, in quanto destinatario non residente, restacomunque obbligatorio il detto adempimento. Risposta:Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n.194409 del 25 settembre 2017 - emanato in attuazione delledisposizioni dell’articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto1993, n. 331 (da ultimo modificato dalla legge 27 febbraio 2017, n.19) - ha introdotto misure di semplificazione degli obblighicomunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogatividelle operazioni intracomunitarie (c.d. "Intrastat"). Inparticolare, in considerazione dell’obbligo di comunicazione deidati delle fatture transfrontaliere di cui all’articolo 1, comma3bis, del D.Lgs. n.127/15, restanoin vigore le predette semplificazioni per le quali:
Permaggiori approfondimenti: Provvedimentodel 25 settembre 2017.
DELEGHEDEI CONTRIBUENTI Domanda:Il conferimento delle deleghe ancheper utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica deve esseresottoscritto dal contribuente e consegnato anche da un intermediario;si chiede quale sia la procedura, giacché alcuni Uffici perifericichiedono la presentazione di una procura ad hoc e l’attestazione incalce al modello che la firma è originale da parte dello stessointermediario.
Risposta:Leprocedure per il conferimento della delega ai servizi di fatturazioneelettronica messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nelportale "Fatture e Corrispettivi" sono quelle definite con ilprovvedimentodel Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 291241 del 5 novembrescorso, disponibile anche nell’area tematica della fatturazioneelettronica accessibile dalla home page del sito internetdell’Agenzia delle entrate.
SEZIONALIIVA Domanda:In vigenza del D.M. 23/1/2004 inpresenza di alcune fatture elettroniche, per evitare di doverconservare anche quelle cartacee in modo sostitutivo, era stataindividuata la possibilità di adottare numerazioni e/o annotazionisezionali delle fatture elettroniche (circolare 36/E/2006 § 5.3,risoluzioni 161/E/2007 e 267/E/2007). Il D.M. 17/6/2014, a differenzadel precedente decreto del 2004, non richiede espressamente l’obbligodi operare, per periodo d’imposta, la medesima modalità diconservazione per tutti i documenti rientranti nella medesimacategoria. Ferma restando la facoltà per il contribuente, ècorretto ritenere quindi che la suddetta adozione di sezionali non èpiù obbligatoria al fine di evitare di ricadere nell’obbligo diconservare in modo sostitutivo anche le fatture analogiche? Risposta:In linea con la piena equiparazionetra fattura analogica ed elettronica, i contribuenti non sono tenutiad adottare registri sezionali/sotto sezionali ai fini dellaregistrazione e della conservazione delle fatture elettroniche eanalogiche, potendo avvalersi di modalità di conservazione siaelettroniche - obbligatorie per le fatture elettroniche ai sensidell’articolo 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - siaanalogiche. Inoltre, la numerazione delle fatture elettroniche e diquelle analogiche può, come già chiarito dalla risoluzione n. 1/Edel 10 gennaio 2013, proseguire ininterrottamente, a condizione chesia garantita l’identificazione univoca della fattura,indipendentemente dalla natura analogica o elettronica. Così, adesempio, alla fattura numero 1 analogica, possono succedere la numero2 e 3 elettroniche, la numero 4 analogica e così via, senzanecessità di ricorrere a separati registri sezionali, fermo restandoil rispetto del sopra richiamato articolo 39.
CONSERVAZIONEA NORMA Domanda:È previsto che la conservazione per15 anni delle fatture XML da parte dell’Agenzia delle Entrate ènecessario sottoscrivere un accordo di durata triennale, rinnovabile.Il rinnovo non è attualmente tacito e quindi l’Agenzia delleEntrate prevede un sistema di "allarme" prima della scadenza? Ese il contribuente dimentica il rinnovo, quali sono le conseguenze? Èpossibile ratificare comunque l’allungamento della gestione diconservazione? Risposta:Attraverso il servizio diconservazione elettronica offerto gratuitamente dall’Agenzia delleentrate - attivabile con la sottoscrizione della Convenzione nelportale "Fatture e Corrispettivi" - tutte le fattureelettroniche emesse e ricevute dal contribuente attraverso il Sistemadi Interscambio sono automaticamente portate in conservazione,mantenute e rese disponibili all’utente per 15 anni, anche in casodi decadenza o recesso dal servizio. La durata della Convenzione èdi 3 anni, quindi, per poter continuare a fruirne occorre una nuovasottoscrizione alla scadenza secondo le modalità previste dalportale "Fatture e Corrispettivi". Nel predetto portale saràimplementato un servizio che metterà in evidenza all’operatorel’approssimarsi della scadenza della Convenzione. Qualoral’operatore rinnovi in ritardo la predetta Convenzione, una voltasottoscritta nuovamente la stessa, potrà portare in conservazionemanualmente - mediante upload sempre nel portale "Fatture eCorrispettivi" - le singole fatture elettroniche emesse ericevute nel lasso di tempo scoperto dalla Convenzione stessa.
DETRAZIONEIVA Domanda:Risulta tuttora vigente il DPR100/1998 che permette di portare in detrazione l’IVA emergentedalle fatture registrate riferibili al periodo precedente (mese otrimestre) entro il termine della liquidazione riferibile al dettoperiodo. Stante i tempi fisiologici del Sistema di interscambio,quindi, una fattura di acquisto del mese gennaio, pervenuta nei primigiorni di febbraio, può partecipare alla liquidazione del mese digennaio?
Risposta:L’articolo 14 del decreto legge n.119 del 23 ottobre scorso - attualmente in fase di conversione inlegge - ha introdotto una modifica all’articolo 1, comma 1, deldecreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100,stabilendo che - entro il giorno 16 di ciascun mese può essereesercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa aidocumenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mesesuccessivo a quello di effettuazione dell’operazione, fattaeccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazionieffettuate nell’anno precedente. Pertanto, ad esempio, per unafattura elettronica di acquisto che riporta la data del 30 gennaio2019 ed è ricevuta attraverso il SdI il giorno 1 febbraio 2019,potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell’impostacon riferimento al mese di gennaio.
TRASMISSIONEDELLA FATTURA ELETTRONICA
Domanda:È possibile trasmettere al SdI lafattura emessa entro il termine della scadenza della liquidazione ivaperiodica? ad esempio, incasso il corrispettivo il 20 agosto,trasmetto la fattura entro il 15 settembre, con data documento (dataemissione) 20 agosto, registro la fattura nel registro Iva acquisticon competenza agosto, verso l’Iva pagata correttamente il 16settembre.
Risposta:Si, l’esempio riportato nelquesito risulta in linea con le disposizioni che consentono ladisapplicazione delle sanzioni per il primo semestre 2019.
AUTOFATTURAAGRICOLTORI
Domanda:Un agricoltore che si avvale delregime di esoneroe che splafona è soggetto alle sanzioni per omessa fatturazioneperché non ha trasmesso le fatture al SdI? Risposta:L’articolo 34, comma 6, del d.P.R.n. 633 del 1972 prevede, in caso di superamento del limite dei 7.000euro di volume d’affari annuo, la cessazione del regime specialedal periodo d’imposta successivo, a condizione che non sia superatoil limite di un terzo delle cessioni di beni diversi da quelli cui siapplica il regime speciale di cui al comma 1 del medesimo art. 34. Intale ultimo caso occorre, invece, annotare tutte le fatture emesse ericevute in apposito registro. In nessun caso, tuttavia, muta incorso d’anno il regime IVA applicabile ai prodotti agricoli, di cuialla Tab. A, parte I, del d.P.R. n. 633 del 1972, che rimangonosoggetti alla c.d. aliquota di compensazione, mentre alle cessioni diprodotti diversi si applica l’aliquota IVA propria del bene.Peraltro, atteso che le "autofatture" emesse daicommittenti/cessionari e le fatture di acquisto dei soggetti inparola transitano comunque dal Sistema di Interscambio, si ritieneche nessuna ulteriore emissione di fattura debba essere effettuatadagli operatori agricoli che fuoriescono dal regime speciale.
CONTRIBUENTIIN REGIME DI VANTAGGIO Domanda:Nel caso di superamento in corsod’anno di più del 50% del volume di euro 30.000 scatta l’obbligodi assoggettare ad Iva le operazioni anche precedentementeeffettuate. Come va coordinata tale situazione con i nuovi obblighidi fatturazione attraverso il SdI, in particolare nel caso in cui -in via facoltativa - detto contribuente abbia già emesso fatturaelettronica (anziché analogica) ma non soggetta a Iva (N2)?
Risposta:Nel caso prospettato nel quesito,l’operatore dovrà emettere una nota di variazione elettronica cheriporti l’ammontare dell’IVA non addebitata nella originariafattura elettronica. Dal punto di vista tecnico, si precisa che perla nota di variazione si può utilizzare la "fattura semplificata".In particolare, sarà necessario: inseriregli estremi della fattura che si vuole rettificare (blocco 2.1.2della rappresentazione tabellare della fattura), per non violare ilcontrollo sull’importo massimo; valorizzareil dato dell’importo (elemento 2.2.2 della rappresentazionetabellare della fattura) e il dato dell’imposta (elemento 2.2.3.1) entrambi con l’importo della variazione; nonvalorizzare il dato dell’aliquota (elemento 2.2.3.2 dellarappresentazione tabellare).
MODULIPOLIVALENTI RICEVUTE/FATTURE Domanda:Quale sarà la sorte, dal 2019, deimoduli polivalenti delle ricevute/fatture fiscali acquistati pressole tipografie autorizzate e adottati in molti settori (alberghi,ristoranti, artigiani che prestano servizi in locali aperti alpubblico o presso i clienti e quant’altro)?
Risposta:Si premette che, a seguito dellesemplificazioni introdotte con il dPR n. 696 del 1996, recante normeregolamentari per la semplificazione degli obblighi di certificazionedei corrispettivi, l’emissione ed il rilascio della ricevutafiscale o dello scontrino fiscale non è necessaria se, per la stessaoperazione, sia stata emessa fattura ai sensi dell’articolo 21 deldPR n. 633 del 1972. Conseguentemente non ricorre più l’obbligo diutilizzo della "fattura-ricevuta fiscale" su prestampati fiscalidi cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 28 gennaio 1983. Ciòdetto, l’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127 del 2015 hastabilito che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizieffettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio delloStato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamentefatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio.Conseguentemente, coloro che ancora utilizzano la "fattura-ricevuta",dovranno emettere esclusivamente fatture elettroniche via SdI. Ipredetti stampati fiscali potranno essere utilizzati eventualmentesolo dagli operatori esonerati dall’obbligo di fatturazioneelettronica sempre ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n.127/15.
OPERAZIONIPRIVE DI CONTROPARTE
(AUTOCONSUMO, AUTOFATTURA PER PASSAGGI INTERNI) Domanda:I nuovi obblighi 2019 difatturazione elettronica regolamentati dal provvedimento dell’Agenziadelle Entrate del 30/4/2018 riguardano anche le operazioni prive dicontroparte? Ci si riferisce, ad esempio, al caso dell’autoconsumodell’imprenditore individuale, ovvero all’autofattura perpassaggi interni fra contabilità separate.
Risposta:Le fatture utilizzate perdocumentare l’autoconsumo o il passaggio tra contabilità separatedevono essere fatture elettroniche inviate al SdI.
OPERAZIONICON L’ESTERO
(CESSIONARI/COMMITTENTI ESTERI) Domanda:Secondo la circolare dell’Agenziadelle Entrate n. 13/E/2018, non è incompatibile con la decisione delConsiglio del 16 aprile 2018 la possibilità di indirizzare lafattura elettronica a cessionari e/o committenti "non residentiidentificati in Italia", sempre che sia assicurata loro, surichiesta, la possibilità di ottenere copia cartacea del documento.Al riguardo, si chiede di precisare se la fatturazione elettronicanei confronti di soggetti esteri identificati in Italia siaobbligatoria oppure facoltativa. Si chiede, inoltre, se i predettisoggetti siano tenuti ad attrezzarsi per poter ricevere la fatturaelettronica (attivazione codice destinatario, apertura Pec,abilitazione Fisconline per accedere al cassetto fiscale) e, in casodi risposta affermativa, se debbano procedere alla conservazioneelettronica ai sensi del dm 17 giugno 2014, oppure possano limitarsia richiedere al fornitore la copia cartacea.
Risposta:I soggetti passivi IVA residenti estabiliti in Italia hanno l’obbligo, dal 1° gennaio 2019, diemettere le fatture elettroniche via SdI anche nei confronti deglioperatori consumatori finali (B2C), nei confronti degli operatori cherientrano nel regime di vantaggio e in quello forfettario e anche neiconfronti dei soggetti identificati. Come precisato dal provvedimentodel Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, pertrasmettere al Sistema di Interscambio le fatture elettronichedestinate ai predetti cessionari/committenti, il cedente/prestatorepotrà inserire il valore predefinito "0000000" nel campo "codicedestinatario" della fattura elettronica, salvo che il cliente nongli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codicedestinatario). Le fatture elettroniche trasmesse al SdI saranno poimesse a disposizione dei cessionari/committenti nelle loro specifichearee riservate del sito dell’Agenzia delle entrate. Si ritieneopportuno, inoltre, che il cedente/prestatore consegni al cliente unacopia della fattura elettronica inviata al SdI evidenziando aquest’ultimo che potrà acquisire l’originale del documento nellasua area autenticata del sito dell’Agenzia delle entrate. Glioperatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regimeforfettario e gli operatori identificati (anche attraversorappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l’obbligo diemettere le fatture elettroniche e di conservarle elettronicamente.
FATTURAZIONEDIFFERITA Domanda:Ai sensi dell’art. 21, comma 4,lett. a), del D.P.R. 633/72, è possibile ricorrere alla c.d. fatturadifferita anche per "le prestazioni di servizi individuabiliattraverso idonea documentazione". Si chiede di conoscere il pareredell’Agenzia in merito alla idoneità di documenti quali la c.d."fattura proforma" (o "avviso di parcella"), riportanti ladescrizione delle prestazioni fornite, a supportare il differimentodell’emissione della fattura al giorno 15 del mese successivo aquello dell’incasso del corrispettivo. Risposta:Comeprevisto dall’articolo 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, èpossibile emettere fatture differite per le prestazioni di servizi:un documento come la c.d. "fattura proforma", contenente ladescrizione dell’operazione, la data di effettuazione e gliidentificativi delle parti contraenti, può certamente essere idoneoa supportare il differimento dell’emissione della fatturaelettronica.
INVERSIONECONTABILE Domanda:Posto che le fatture elettronichenon sono modificabili, si chiede di sapere se, nei casi in cui ildebitore dell’imposta sia il cessionario/committente, siaindispensabile che questi, ai fini dell’assolvimento del tributo,provveda a generare un documento informatico riportantel’integrazione della fattura del fornitore, da associare allafattura stessa, oppure possa ritenersi sufficiente che gli elementiper il calcolo dell’imposta dovuta emergano direttamente edesclusivamente dalla registrazione della fattura ai sensi dell’art.23, D.P.R. n. 633/72. Risposta:Perquanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare unadistinzione di base. Per gli acquisti intracomunitari e per gliacquisti di servizi extracomunitari, l’operatore IVA residente ostabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l’adempimento dellacomunicazione dei dati delle fatture d’acquisto ai sensi dell’art.1, comma 3bis, del D.Lgs. n. 127/15. Per gli acquisti interni per iquali l’operatore IVA italiano riceve una fattura elettronicariportante la natura "N6" in quanto l’operazione è effettuatain regime di inversione contabile, ai sensi dell’articolo 17 deld.P.R. n. 633/72, l’adempimento contabile previsto dalledisposizioni normative in vigore prevede una "integrazione" dellafattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e laconseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e25 del d.P.R. n. 633/72. Al fine di rispettare il dettato normativo,l’Agenzia ha già chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018che una modalità alternativa all’integrazione della fattura possaessere la predisposizione di un altro documento, da allegare al filedella fattura in questione, contenente sia i dati necessari perl’integrazione sia gli estremi della stessa. Al riguardo, sievidenzia che tale documento - che per consuetudine viene chiamato"autofattura" poiché contiene i dati tipici di una fattura e, inparticolare, l’identificativo IVA dell’operatore che effettual’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quellodel cessionario/committente - può essere inviato al Sistema diInterscambio e, qualora l’operatore usufruisca del serviziogratuito di conservazione elettronica offerto dall’Agenzia delleentrate, il documento verrà portato automaticamente inconservazione.
FabioRocci
Dottore Commercialista e Revisore Legale
Email:fabiorocci@agriprof.it