Nellanota del 26 ottobre 2018 Assonime ha analizzato le disposizioni inmateria di IVA e di accise del cd. Decreto Legge fiscale (G.U. n. 247del 23 ottobre 2018: D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, collegato allalegge di Bilancio 2019). IlDecreto Legge è entrato in vigore il 24 ottobre 2018 e contiene, trale altre cose, numerose disposizioni in materia fiscale finalizzatesia a semplificare l’adozione della fatturazione elettronica, sia acontrastare l’evasione. Assonime,nel documento pubblicato, segnala le disposizioni in materia di IVApiù rilevanti.
Eccogli aspetti evidenziati nella citata nota.
Art.10 - Norme di semplificazione per l’avvio della fatturazioneelettronica. IlDecreto Legge, tenendo conto delle difficoltà che potrebberoincontrare gli operatori nel primo semestre di operatività dellafatturazione elettronica, prevede, finoal 30 giugno 2019,la non applicazione delle sanzioni per la ritardata emissione dellefatture elettroniche, se esse sono emesse entro il termine dieffettuazione della liquidazione periodica dell’IVA. L’articoloprevede, inoltre, una riduzione dell’80% delle sanzioni se lefatture sono emesse entro il termine per la liquidazione IVA relativaal periodo successivo.
Art.11 - Norme di semplificazione in tema di emissione delle fatture.Nellafattura deve essere indicata anche la data di effettuazionedell’operazione oppure quella in cui è pagato in tutto o in parteil corrispettivo, quando tale data è diversa da quella di emissione.L’articolointroduce anche un nuovo più ampio termine per l’emissione dellefatture: tali documenti potranno ora essere emessi entro 10 giornidall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art.6 del D.P.R. n. 633 del 1972, e non più al momentodell’effettuazione dell’operazione. Talenorma si applicherà a partire dal 1° luglio 2019. Per il primosemestre di tale anno, come visto sopra, l’art. 10 dispone ladisapplicazione o la riduzione delle sanzioni per la ritardataemissione delle fatture.
Art.12 - Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione dellefatture emesse .IlDecreto Legge, modificando il primo comma dell’art. 23 del D.P.R.n. 633 del 1972, stabilisce che le fatture emesse devono essereregistrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello dieffettuazione delle operazioni, ma con riferimento al mese dieffettuazione. La norma, tenendo conto del nuovo termine di emissionedelle fatture stabilito dall’art. 11 (entro 10 giornidall’effettuazione dell’operazione), è volta ad assicurare chel’operazione partecipi comunque alla liquidazione del periodo diriferimento (mese o trimestre) in cui l’operazione è stataeffettuata.
Art.13 - Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degliacquisti. Aseguito della riformulazione del primo e del secondo comma dell’art.25 del D.P.R. n. 633/1972, vengono eliminati gli obblighi dinumerare progressivamente le fatture ricevute edi annotare nel registro acquisti tali numeri, poichéci troveremo a trattare solo fatture elettroniche, essendo esseimmodificabili. Art.14 - Norme di semplificazione in tema di detrazione dell’IVA Lenuove disposizioni stabiliscono che il diritto alla detrazionedell’IVA relativa alle fatture ricevute può essere esercitatoanche in relazione ai documenti ricevuti e registrati entro il giorno15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione,eccezion fatta per le operazioni relative all’anno precedente. Lanuova disposizione prevede che il cessionario/committente puòdetrarre l’lVA relativa alle fatture passive nella liquidazionerelativa al periodo in cui l’operazione è stata effettuata e,conseguentemente, l’imposta è diventata esigibile, a condizioneche tali fatture siano ricevute e registrate entro il termine ultimoper la liquidazione relativa a tale periodo. Unicaeccezione resta il caso in cui le fatture relative ad operazionieffettuate in un anno d’imposta vengano ricevute nell’annosuccessivo: in tal caso la detrazione deve essere effettuatanell’anno di ricezione del documento.
Art.15 - Disposizioni di coordinamento in tema di fatturazioneelettronica. Vieneapportata una modifica alla legge di bilancio 2018, la quale,nell’introdurre l’obbligo generalizzato di emissione dellafattura elettronica, aveva fatto riferimento ai soggetti "residenti,stabiliti o identificati nel territorio dello Stato". Poichél’inclusione nel perimetro dell’obbligo anche dei soggetti nonresidenti identificati ai fini IVA in Italia non era prevista dalladeroga alla direttiva IVA concessa dagli Organi comunitari,correttamente la nuova norma specifica che tale obbligo vige solo peri soggetti "residenti o stabiliti nel territorio dello Stato".
Art.16 - Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica deicorrispettivi .IlDecreto legge prevede l’estensione dell’obbligo di trasmissionetelematica dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate a partiredal 1° gennaio 2020, obbligo anticipato al 1° luglio 2019 peralcuni soggetti IVA. L’obbligodi memorizzare e trasmettere in via telematica all’Agenzia delleEntrate i corrispettivi giornalieri è previsto attualmente solo acarico dei gestori di distributori automatici o di impianti stradalidi distribuzione del carburante ad elevata automazione. Perle altre tipologie di commercianti al minuto (supermercati, grandicatene commerciali, ecc.) la trasmissione di tali dati costituisceoggi solo una facoltà, da esercitare mediante apposita opzione didurata quinquennale (art. 2 del D. Lgs. 127/2015).
Art.18 - Lotteria dei corrispettivi .Adecorrere dal 1° gennaio 2020 sarà realizzata una lotterianazionale abbinata alle cessioni e alle prestazioni documentate daiRegistratori Telematici, una misura già prevista dalla legge dibilancio 2017 (art. 1, commi da 537 a 544, della L. 232/2016) marimasta inattuata.
(Fonte:Assonime, nota del 26 ottobre 2018) FabioRocci - Dottore Commercialista e Revisore Legale
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