Agenzia delle Entrate, risoluzione 77/E del 16 Ottobre 2018: l’Amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale ai fini dell’Iva sulle prestazioni rese con finalità socio-educative da una azienda agricola iscritta nei registri regionali delle “Fattorie didattiche”, in quello delle “Fattorie sociali” e nel registro delle Comunità per minori, nonché nel Sistema informativo minori accolti (Sim) del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Le attività socio-educative svolte dall’azienda agricola sociale rientrano nel regime di esenzione ai sensi all’articolo 10, comma 1, n. 21 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633: rileva infatti il carattere oggettivo delle prestazioni rese mentre non è richiesta una qualità particolare del soggetto che le rende. Per l’attività di casa-accoglienza svolta da un’azienda agricola che realizza interventi, azioni e percorsi di integrazione e di inserimento lavorativo di minori in situazioni di disagio non si applica l’IVA, poiché si è in presenza di prestazioni assimilabili a quelle svolte da “brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani”. Il quesito e il parere dell’Amministrazione finanziaria Nella richiesta di chiarimenti all’Agenzia delle Entrate, l’azienda dichiara di attuare un modello peculiare di accoglienza volto a valorizzare, ai fini della riabilitazione, l’aspetto ambientale. In tale modello la natura e il lavoro agricolo diventano parte terapeutica del progetto nell’ambito di una “agri-comunità” che offre una pluralità di opportunità formative attraverso la promozione dell’agricoltura sociale. Viene inoltre specificato che per la realizzazione di interventi, azioni e percorsi finalizzati all’accoglienza, all’integrazione socio-educativa e di inserimento lavorativo di minori in situazioni di disagio, vengono stipulate apposite convenzioni con i vari Comuni interessati, che gli riconoscono una retta pro-capite per ogni giorno di effettiva presenza (almeno sei ore), del minore nella comunità. La retta comprende le spese per vitto, alloggio, igiene, vestiario, lavanderia, trasporto e spese minute sostenute per conto del minore e quant’altro inserito nella convenzione. L’azienda agricola ha chiesto se quest’attività di casa accoglienza può beneficiare dell’esenzione ai fini Iva di cui all’articolo 10, comma 1, n. 21 del Dpr 633/1972. Il parere delle Entrate: l’Agenzia delle entrate partendo dal citato art. 10 che ammette l’esenzione Iva per “le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie”, considera che, ai fini dell’applicazione dell’Iva, rileva il carattere oggettivo delle prestazioni rese, mentre non è richiesta una qualità particolare nel soggetto che le rende. Viene anche sottolineato che lo stesso comma 21 (dell’articolo 10, Dpr 633/1972) elenca quali sono le attività esenti Iva: “le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie”. Nel caso di specie, la natura e le finalità essenzialmente sociali, assistenziali e di mero soccorso a favore della gioventù sono assimilabili a quelle svolte da istituzioni assistenziali tipiche, quali: “brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani” e, pertanto, agli effetti dell’Iva, è applicabile il regime di esenzione ai sensi all’articolo 10, comma 1, n. 21 del Dpr 633/1972. Fabio Rocci - Dottore Commercialista e Revisore Legale