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Impresa agricola con servizi faunistico-venatori: si può applicare il regime forfettario?

2018-10-08 15:16

Fabio Rocci

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Impresa agricola con servizi faunistico-venatori: si può applicare il regime forfettario?

Impresa agricola con servizi faunistico-venatori: si può applicare il regime forfettario?

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D: Si può fruire del regime forfettario in relazione all’attività faunistico-venatoria esercitata, sia come persona fisica che come società semplice, sul fondo dall’imprenditore agricolo?

R: Sì, purché si tratti di un’attività “connessa” e l’imprenditore utilizzi prevalentemente attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’azienda agricola principale.

L’Agenzia delle entrate, nella la risoluzione n. 73/E del 27 settembre 2018, ha precisato che i redditi che derivano all’imprenditore agricolo dalla fornitura di servizi faunistico-venatori vengono determinati forfetariamente, come previsto al comma 3 dell’articolo 56-bis del Tuir, solo nel caso in cui l’attività sia svolta nel rispetto dei criteri “della normalità” e “della prevalenza” fissati dal terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile.

All’Amministrazione finanziaria è stato chiesto quale sia il corretto trattamento fiscale applicabile ai fini delle imposte sul reddito, alle seguenti attività:

  • allevamento di selvaggina, alimentata con mangimi ottenuti dai terreni di cui dispone l’azienda;

  • concessione dell’esercizio dell’attività venatoria a terzi, dietro pagamento di un corrispettivo;

  • realizzazione di interventi agro-forestali volti a mantenere e ricostituire l’habitat.

 

L’Agenzia, facendo riferimento a due sue precedenti circolari (rif. n. 44/2002 e n. 44/2004), ha chiarito che la fornitura di servizi faunistico-venatori può qualificarsi come fornitura di servizi alla quale sia applicabile il predetto regime agevolato, se è svolta:

  • dallo stesso imprenditore agricolo che esercita la coltivazione del fondo o del bosco ovvero l’allevamento di animali;

  • utilizzando “prevalentemente” attrezzature o risorse dell’azienda “normalmente” impiegate nell’attività agricola principale rispetto a quelle che sono impiegate solo per la fornitura di servizi.

N.B.: la sussistenza del requisito della prevalenza ricorre tutte le volte in cui il fatturato derivante dall’impiego di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola principale è superiore al fatturato ottenuto attraverso l’utilizzo delle altre attrezzature o risorse.

In presenza di tali requisiti, ai redditi derivanti dalla fornitura di servizi faunistico-venatori si viene a determinare in maniera forfetaria il reddito d’impresa dell’imprenditore agricolo con l’applicazione del coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini Iva.

Attenzione: nel momento in cui la fornitura dei servizi faunistico-venatori non venga effettuata con il criterio della prevalenza, i relativi redditi concorrono a formare il reddito d’impresa con le modalità ordinarie.

 

Aziende faunistico-venatorie. Ai sensi della l. 157/92, le Regioni, su richiesta degli interessati e sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono autorizzare, regolamentandola, l’istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica. Le concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l’obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. Nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto.
Fabio RocciDottore Commercialista e Revisore Legalefabiorocci@agriprof.it

 

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