Con la Risposta n. 23 del 04.10.2018 l’Agenzia delle Entrate evidenzia che l’attività occasionale di sgombero neve connessa all’agricoltura (così come l’attività di agriturismo) è soggetta all’applicazione dell’IRAP. L’attività di sgombero neve occasionalmente esercitata mediante l’utilizzo del trattore normalmente impiegato nell’esercizio dell’attività agricola (attività principale) è soggetta all’IRAP poiché rappresenta una attività connessa all’agricoltura rientrante nell’articolo 56-bis del TUIR. Nell’affermare quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’articolo 2135 comma 3 del codice civile riconduce alle attività agricole per connessione “le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo (…) dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata”. Il parere dell’Amministrazione finanziaria. La determinazione del reddito prodotto dalle attività agricole per connessione avviene in base alle statuizioni contenute nell’articolo 56-bis comma 3 del TUIR, disciplinante il regime delle altre attività agricole produttrici di reddito d’impresa, ai sensi del quale “Per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti in tali attività, il coefficiente di redditività del 25%”. Con circolare 18 maggio 2016, n. 20/E (Cap. IV par. 1) era stato chiarito che, pur dopo le modifiche apportate alla disciplina IRAP dal comma 70 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2016, resta ferma l’applicazione dell’IRAP, con aliquota ordinaria per le attività connesse rientranti nell’articolo 56-bis del TUIR. Conclusione: l’attività di sgombero neve esercitata principalmente mediante l’utilizzo del trattore, mezzo normalmente impiegato nell’esercizio dell’attività agricola, è qualificabile come attività connessa all’agricoltura rientrante nell’articolo 56-bis del TUIR, e come tale soggetta ad IRAP.Fabio Rocci
Dottore Commercialista e Revisore Legale
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